Firma qualificata: equivalenza giuridica in tutta l’UE
Una firma elettronica qualificata ha lo stesso valore giuridico di una firma autografa in tutta l’UE, ma la scansione di una firma autografa inserita in un PDF non si qualifica automaticamente come tale.
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Ai sensi di eIDAS 2.0, la firma elettronica qualificata è l’unico tipo di firma elettronica che produce automaticamente gli stessi effetti giuridici di una firma autografa in tutti gli Stati membri dell’UE. Ciò significa che, se si firma un contratto con una firma qualificata, questa non può essere respinta in giudizio per il solo fatto di essere elettronica. Al contrario, l’immagine scansionata della propria firma autografa inserita in un PDF non è una firma qualificata, poiché non dispone della sicurezza crittografica e della verifica dell’identità richieste da eIDAS. La distinzione fondamentale è tra una firma elettronica semplice, come la digitazione del proprio nome, e una firma qualificata, che richiede un dispositivo sicuro per la creazione della firma e un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
Per riconoscere una domanda sulla firma qualificata, si ricordino i tre pilastri: deve essere connessa unicamente al firmatario, essere idonea a identificarlo ed essere creata mediante un dispositivo sicuro. Un errore comune consiste nel confondere una firma elettronica avanzata, che soddisfa due di questi requisiti, con una firma qualificata: quest’ultima aggiunge il requisito del dispositivo sicuro. Se uno scenario menziona una firma scansionata, la si identifichi immediatamente come non qualificata. Occorre inoltre sapere che eIDAS 2.0 (Regolamento 2024/1183) ha aggiornato le norme, pertanto i precedenti riferimenti a eIDAS 1.0 sono obsoleti. Un rapido metodo di eliminazione: se la firma non dispone di un certificato rilasciato da un prestatore qualificato, non può essere qualificata.
Per fissare il concetto, si pensi alla formula mnemonica «Qualificata = documento firmato a mano». Quando si incontra una domanda sulle firme elettroniche, ci si chieda: utilizza un dispositivo sicuro e un certificato qualificato? In caso contrario, non è qualificata. Per una rapida autoverifica, si immagini che un collega affermi di avere scansionato la propria firma e di averla inserita in un PDF: avrebbe valore in giudizio? La risposta è no, perché manca la catena crittografica che rende una firma qualificata giuridicamente vincolante in tutta l’UE.
Che cosa distingue una firma elettronica qualificata ai sensi di eIDAS?
Ha un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa in tutta l'UE.