Panoramica
Procedura legislativa ordinaria, atti giuridici, delega, attuazione, pronunce pregiudiziali ed esecuzione.
Stato del modulo
- •Percorso: Conoscenze dell'UE per concorsi EPSO ordinari
- •Ultima verifica: 2026-09-08
- •Ambito: Formazione indipendente allineata al bando ufficiale C/2026/4668; le fonti ufficiali prevalgono sempre.
Procedura legislativa ordinaria
Di norma, la Commissione presenta una proposta. Il Parlamento e il Consiglio agiscono in qualità di colegislatori. Possono adottarla in prima lettura, proseguire con una seconda lettura o ricorrere alla conciliazione. Il trilogo è un negoziato interistituzionale informale; l'adozione formale continua comunque a seguire le procedure previste dai trattati.
Atti e attuazione
Un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Una direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Un atto delegato integra o modifica elementi non essenziali di un atto legislativo ai sensi dell'articolo 290 TFUE. Un atto di esecuzione stabilisce condizioni uniformi di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. La delega non può trasferire elementi essenziali riservati al legislatore.
Contesto giudiziario e di applicazione della normativa
I giudici nazionali applicano il diritto dell'Unione. Il procedimento di pronuncia pregiudiziale consente loro di interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione o alla validità. La Commissione può avviare una procedura d'infrazione quando ritiene che uno Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati.